L'art.
49
del
D.P.R.
445/2000
pone
limiti
all'utilizzo
delle
autocertificazioni
e
delle
dichiarazioni
sostitutive
dell'atto
di
notorietà.
Infatti,
non
possono
essere
sostituiti
da
altro
documento
i
certificati
medici,
sanitari,
veterinari,
di
origine,
di
conformità
CE
e
di
marchi
o
brevetti,
salvo
diverse
disposizioni
della
normativa
di
settore.
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